Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 30 giugno 2016

 

Circolare n. 112/2016

 

Oggetto: Lavoro – Francia – Introduzione del salario minimo garantito dall’1 luglio - Chiarimenti.

 

In prossimità dell’entrata in vigore in Francia del decreto n. 418/2016 che introduce dall’1 luglio il salario minimo garantito alle imprese straniere che effettuano trasporti internazionali e di cabotaggio in Francia (ad esclusione del transito), il Governo francese ha reso disponibile al link http://www.developpement-durable.gouv.fr/formalites-declaratives,47857.html la versione definitiva del modello di attestazione di distacco che le aziende devono compilare per ciascun lavoratore prima del trasporto (modelli a parte sono stati previsti per i distacchi intra-gruppo e per i distacchi da società di lavoro interinale). Sul medesimo link è stata pubblicata inoltre la versione in lingua italiana delle FAQ (Frequently Asked Questions) con le relative risposte del Governo francese al fine di agevolare la prima presa di contatto con le nuove disposizioni.

In particolare attraverso le FAQ sono stati forniti chiarimenti sui seguenti aspetti:

 

·  le imprese che effettuano trasporti internazionali in Francia devono nominare un proprio rappresentante sul territorio francese che può essere una persona fisica o giuridica, interna all’azienda o esterna, che dispone dei mezzi e delle competenze richieste per garantire la sua missione; il rappresentante deve conservare la documentazione fornita dall’impresa relativa al trasporto effettuato in territorio francese (ossia l’attestato di distacco, le buste paga del dipendente relative al periodo interessato, la documentazione che attesti il pagamento effettivo del lavoratore, la designazione dello stesso rappresentante da parte dell’impresa e l’intestazione del CCNL applicato);

 

·  l’attestazione di distacco, avente durata massima di 6 mesi, deve comprendere i dati relativi all’impresa, al proprio rappresentante designato e al lavoratore che effettua il trasporto; deve essere compilata in duplice copia di cui una conservata a bordo del veicolo e l’altra presso il rappresentante;

 

·  tra i documenti da conservare a bordo del veicolo rientra anche il contratto di lavoro del dipendente che non è obbligatorio tradurre in francese, mentre non è richiesta la copia del CCNL applicato.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.110/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.